Legge 2003 n. 181 art. 13 comma 5

Art. 13.
Prodotti sfusi
1. L'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
e' sostituito dal seguente:
ŤArt. 16 (Vendita dei prodotti sfusi). - 1. I prodotti alimentari
non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento,
anche se originariamente preconfezionati, i prodotti confezionati sui
luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente ed i prodotti
preconfezionati ai fini della vendita immediata, devono essere muniti
di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono
oppure applicato nei comparti in cui sono esposti.
2. Sul cartello devono essere riportate:
a) la denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione;
c) le modalita' di conservazione per i prodotti alimentari
rapidamente deperibili, ove necessario;
d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche
con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 febbraio 2001, n. 187;
e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con
contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti
congelati glassati.
3. Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della
panetteria e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni
alimentari, l'elenco degli ingredienti puo' essere riportato su un
unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli
prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente da tenere
bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimita' dei
banchi di esposizione dei prodotti stessi.
4. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al
comma 1 puo' essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco
dello stesso.
5. Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate,
somministrate nelle collettivita' ed in altri esercizi pubblici,
devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita
"acqua potabile trattata o acqua potabile trattata e gassata" se e'
stata addizionata di anidride carbonica.